Il bonus psicologo 2022 è destinato ai richiedenti con ISEE non superiore ai 50mila euro. Le domande devono essere inoltrate attraverso il sito dell'INPS entro il 24 ottobre.
Il bonus piscologo 2022 è una misura rivolta a tutte quei soggetti che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e non, un aiuto che interessa soprattutto i giovani dato che la fascia d'età più colpita dall'isolamento e dal distanziamento sociale è quella compresa tra i 18 e i 35 anni.
Annunciato da tempo, il Bonus Psicologico in Italia è diventato realtà, con la firma del decreto attuativo della misura, prevista dalla legge n. 15/2022, che ha dato il via libera ad un incentivo che potrà essere richiesto da migliaia di italiani per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati. Inizialmentesono stati stanziati 10 milioni di euro, ma visto il consistente numero di richieste in settembre il governo ha licenziato un nuovo provvedimento che stanzia altri €15 milioni.
A godere dell’incentivo saranno i cittadini in condizione di ansia, bassa autostima e depressione, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
L’importo totale del bonus varia in base all'ISEE dei richiedenti che deve essere inferiore a 50 mila euro. Tre le fasce di reddito previste:
600 euro per le persone con ISEE fino ai 15 mila euro
400 euro per le persone con ISEE tra i 15mila e i 30mila euro
200 euro per le persone con ISEE tra i 30mila e i 50mila euro
Inizialmente, nelle intenzioni del governo, il tetto massimo per il bonus psicologo era di 500 euro, aumentato adesso a 600 euro per quanti hanno un reddito inferiore ai 15mila euro.
BONUS PSICOLOGO 2022: COME RICHIEDERLO
La domanda può essere presentata dai cittadini richiedenti che al momento della presentazione risultino in possesso dei seguenti requisiti:
essere residente in Italia;
disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ), in corso di validità non superiore a 50mila euro.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda per il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” deve essere presentata all’INPS dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 esclusivamente in via telematica.
COME FARE DOMANDA
La procedura per la presentazione della domanda per il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Per accedere alla procedura è necessario disporre delle credenziali SPID almeno di II livello, CIE o CNS.
Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, verranno redatte le graduatorie regionali/provinciali (nel caso di Trento e Bolzano) finali per l’assegnazione del beneficio nei limiti di budget di cui alla tabella C allegata al decreto-legge n. 228/2021 (art. 5, comma 6, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022). Le rispettive graduatorie regionali/provinciali terranno conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE , dell’ordine di presentazione. L’INPS provvederà all’erogazione del beneficio nel limite di budget sopra indicato e, al raggiungimento di detto limite, non potranno essere finanziate ulteriori domande, fatta salva l’eventuale riassegnazione di risorse non utilizzate (art. 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022) o un eventuale successivo incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali da trasferire all’Istituto.
Il completamento della definizione della graduatoria verrà comunicato con apposito messaggio.
COME VIENE PAGATA
Il beneficio è riconosciuto una sola volta in favore del cittadino richiedente. In caso di accoglimento della domanda, il contributo è riconosciuto, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE così come di seguito riportato:
in caso di ISEE inferiore a 15mila euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
in presenza di ISEE compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
in caso di ISEE superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
In caso di accoglimento della domanda, verrà resa disponibile l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato, da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. L’importo riconosciuto per il “Contributo sessioni di psicoterapia” deve essere utilizzato entro 180 giorni dall’accoglimento della domanda, decorso detto termine il codice univoco sarà annullato.
ALTRE INFORMAZIONI
Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” è stato introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3.
Con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022 - sono state emanate le disposizioni attuative dello stesso.
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